di Giuseppe Gaetano, editor in chief
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di delegazione europea 2024, che all’articolo 4 indica i criteri di recepimento della seconda direttiva sul credito al consumo, è un ulteriore e decisivo step del percorso verso la piena entrata in vigore della nuova normativa.
Tra i diversi criteri di delega che dovranno essere rispettati dal decreto, OAM segnala:
– designazione di Bankitalia e Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi quali autorità competenti;
– valutazione del perimetro dell’attività riservata agli intermediari del credito per garantire: professionalità di chi entra in contatto col pubblico, protezione dei consumatori, efficienza del mercato e proporzionalità degli oneri per gli operatori;
– valutazione di modifiche alla disciplina delle sanzioni così da prevederne di dissuasive e commisurate alla gravità delle violazioni.
Il dl attuativo (di cui a giorni sarà posta in pubblica consultazione la bozza) modificherà la n. 141/2010 istitutiva dell’OAM, che il 10 giugno scorso a Roma – con il direttore generale Federico Luchetti (foto) – ha aggiornato la platea del Leadership Forum Summer 2025 sullo stato di avanzamento della cosiddetta CCD2. L’evento EMFgroup ha riservato un’ampia analisi, nei talk show in agenda, alle diverse novità apportata dalla normativa che i player saranno tenuti a rispettare; in parte già affrontate in più occasioni, ai microfoni di PLTV.it, anche dal presidente Francesco Alfonso. I tanti articoli della riforma tuteleranno uno spettro più vasto di finanziamenti, inclusi gli investimenti sottoscritti su piattaforme di crowdfunding.
Nelle sue linee generali, il nuovo dispositivo: prevede dilazioni di pagamento, ma non per le Big Tech; interviene sulla concessione di scoperto; ribadisce la linea Lexitor, con qualche apertura sui diritti dei terzi; estende l’ambito della risoluzione extragiudiziale delle controversi; include nella propria disciplina i finanziamenti a breve termine e di piccolo taglio erogati tramite buy now pay later; favorisce misure di tolleranza per ristrutturare i debiti istituendo, tra l’altro, la figura del “consulente del debito”.
Ma soprattutto pone a più riprese l’enfasi sul ruolo cruciale della consulenza, di cui le istituzioni sono chiamate a verificarne la competenza, e sull’importanza delle diverse informazioni: di base, mettendo i clienti in grado di confrontare le varie offerte (anche per questo è stabilita una formula per comparare i Taeg); precontrattuali, da fornire gratis, per cui è predisposto un modulo ad hoc; fino a quelle accessorie riguardanti servizi “abbinati”, spesso assicurativi (le cosiddette polizze embedded) e magari non richiesti.
Inoltre il consulente è tenuto a presentare non solo la propria gamma di prodotti, ma tutto il ventaglio di soluzioni reperibili sul mercato; così come è chiamato ad accertarsi della reale capacità di rimborso della clientela, scongiurandone il sovraindebitamento (pena sanzione amministrativa).
Abi e Assofin sono state accontentate sull’esenzione dei player da alcuni obblighi riguardanti le informazioni sui contratti di piccolo importo e durata, senza spese e interessi, i cui costi amministrativi avrebbero finito per essere scaricati sugli utenti mortificando il giro d’affari. Le due associazioni sostengono la possibilità, per gli intermediari, di chiedere al contraente di aprire o tenere un conto di pagamento/risparmio, purché finalizzato esclusivamente ad accumulare capitale per rimborsare il prestito, fornendo così ulteriore garanzia in caso di inadempimento. Per la Fabi, in realtà, il provvedimento va nella direzione di estendere al credito al consumo la liberalizzazione che i decreti Bersani del 2026 apportarono al comparto mutui, eliminando penali e aprendo la piazza alla concorrenza di operatori esteri.
Ad ogni modo, alla luce dei rapidi cambiamenti tecnologici e digitali, Bruxelles ha già fissato una valutazione degli effetti entro il 20 novembre 2029, e successivamente ogni 4 anni. Intanto, però, a tutti gli attori del comparto ne resta meno di uno per adeguarsi.
A questo punto, l’iter prevede: entro il 20 novembre 2025, l’invio delle disposizioni nazionali alla Commissione Ue, per un check up sulla loro adeguatezza; entro il 20 novembre 2026, l’applicazione definitiva della direttiva in tutti gli Stati membri: a partire da quella data sostituirà in toto la vecchia 2008/48, che proseguirà a valere solo per i contratti in corso fino alla loro scadenza.
“Si tratta di un intervento rilevante, che avrà impatti su operatività dei mediatori creditizi, regolamentazione dei servizi di consulenza, abilitazione dei soggetti non bancari” avvisa su LinkedIn Angelo Spiezia, AD di WeUnit, che in qualità di coordinatore nazionale della Consulta Fimaa lancia un sondaggio sul social riguardante “i punti critici o strategici di questo recepimento”: dalla ridefinizione del perimetro delle attività esercitabili alle nuove modalità di vigilanza, fino alle opportunità per l’innovazione digitale nei processi di onboarding; raccogliendo così istanze da portare sui tavoli istituzionali. Insomma, ne riparleremo.