12 Giugno 2023

Credito al Consumo, la Riforma della Direttiva UE in 3 Blocchi: Principi, Regole e Carenze

di Fabio Picciolini, esperto consumerista

L’ultimo Leadership Forum Summer di EMFgroup a Roma è stato, probabilmente, uno dei più importanti degli ultimi anni e prodromo fondamentale per la discussione del prossimo di dicembre a Milano.

Fondamentale perché ha affrontato in successione – dall’intervento del presidente dell’OAM Francesco Alfonso, ai vari panel sul ruolo reti distributive, sulla cessione del quinto, fino alla riforma della Direttiva sul credito ai consumatori – tutte le tematiche che, direttamente e indirettamente, coinvolgono gli intermediari del credito. Per partecipazione diretta e per conoscenza personale, mi piace tornare sulla disciplina del credito ai consumatori. La proposta di riforma della Direttiva europea 48/2008 ha raggiunto l’accordo politico di tutte le istituzioni europee ed è giunta alla difficile fase, visti i precedenti, della traduzione nelle diverse lingue europee, alla cui conclusione avverrà la pubblicazione ufficiale: sembra, quindi, scongiurato il rischio di dover iniziare tutto di nuovo con la nuova legislatura europea che inizierà nel 2024. Il personale giudizio sulla proposta, alla luce dei miglioramenti apportati, rimane sostanzialmente positivo anche se esistono alcune aree in cui poteva osarsi di più. Il livello di intervento a breve si sposterà all’ambito nazionale sia per il recepimento della nuova normativa sia, soprattutto, per la necessità di importanti riflessioni e modifiche sulla disciplina nazionale, partire dal Decreto 141/2010. I temi della riforma possono suddividersi in 3 blocchi: il primo di principi, il secondo sulle materie aggiornate o innovative, il terzo le assenze.

Nel primo blocco, il più importante ma liquidabile in poche parole, emerge la volontà di emanare una Direttiva se non proprio di piena armonizzazione, che almeno non consenta ai singoli Stati – come in passato – di normare, interpretare e modificare la disciplina con lo sguardo diretto più agli interessi interni che a una visione equilibrata del mercato europeo. La Direttiva infatti lascia, almeno nella sua formulazione, la possibilità di intervento nazionale solo nell’ambito di specifici aspetti e la precisa indicazione delle modalità di applicazione della Direttiva da parte delle Autorità dei settori sottoposti al suo rispetto. A questa scelta si unisce l’altra, altrettanto importante, di prevedere la possibile di eventuali modifiche e integrazioni alla nuova Direttiva senza dover attenderne l’emanazione di una nuova: ciò consentirà di agire e decidere più velocemente in presenza di nuovi operatori, prodotti e di altre possibili innovazioni che dovessero nascere in futuro. Infine la volontà di coordinare la nuova Direttiva, dove necessario, con le normative di altre regolamentazioni europee: si possono immagine quelle sull’utilizzo del digitale, come quelle sulla fornitura dei servizi.

Il secondo blocco riguarda le nuove regole che guideranno il comparto. Citando solo i titoli in quanto argomenti ormai ampliamente conosciuti, si possono citare l’estensione della tutela anche: a tutti i prestiti, eliminando la soglia minima di 200 euro e aumentando l’importo a 100.000 euro; ai crediti senza interessi; a tutte le concessioni di scoperto; ai contratti di leasing e ai contratti conclusi attraverso piattaforme di prestito P2P. Fino al crowdfunding, per il quale il testo finale ha apportato correzioni importanti, considerata la residualità di tali operazioni nel credito al consumo: una migliore definizione del limite dei tassi di interesse applicabili, come già avviene in alcuni Paesi europei tra cui l’Italia; la verifica del merito creditizio attraverso una più puntuale valutazione della clientela, anche con riguardo al rischio di sovraindebitamento; la modifica di definizioni di alcuni termini chiave; la riduzione delle informazioni pubblicitarie e una maggiore efficacia delle informazioni precontrattuali; il divieto di utilizzo di caselle preselezionate, di pratiche di commercializzazione abbinata, di vendita non sollecitata di prodotti creditizi, di standard da utilizzare nei servizi di consulenza e relative norme di comportamento e il divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito.
E ancora: formazione del personale, che deve essere competente per le attività cui è assegnato; sviluppo della consulenza ai consumatori, tesa a favorire la scelta migliore per lui migliore; introduzione di una tolleranza nei pagamenti da parte dei creditori, in caso di difficoltà nel rimborso del debito; obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a incoraggiare i creditori a richiedere, anche prima dell’avvio di provvedimenti esecutivi, servizi di consulenza sul debito personale indipendenti, quale quello legale, di gestione del denaro, del debito, fino all’assistenza sociale e psicologica. Infine le sanzioni con l’introduzione della regola del 4% su fatturato per quelle pecuniarie, in caso di infrazioni transfrontaliere diffuse.

Il terzo blocco si può chiamare delle mancanze e delle reticenze. Sempre per mantenere la sintesi necessaria, si possono solo evidenziare i singoli temi, in quanto richiamo utile alla nuova possibilità di modificare la nuova Direttiva anche in corso di sua validità. Il credito ai consumatori è oggetto di varie Direttive, le principali sono i finanziamenti al consumo e l’acquisto di abitazioni. La più volte richiamata volontà (necessità?) di omogeneizzare le due Direttive – già lesa con le sentenze sul rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata – di fatto non viene neppure affrontata, nonostante sia in discussione anche la revisione della Direttiva sul credito ai consumatori per i beni immobili residenziali.
In tema di rimborsi per estinzione anticipata dei finanziamenti è confermato quanto previsto dalla sentenza Lexitor circa il rimborso totale degli oneri non maturati, ma la formulazione adottata lascia ancora dubbi sull’applicazione e sui soggetti coinvolti nel rimborso.
Nella previsione dell’introduzione del limite sui tassi di interesse, sarebbe stato utile chiarire se, nei Paesi in cui è legiferato, il tasso di soglia ai fini del reato di usura possa essere considerato il tasso limite.
L’argomento del giorno è però l’intelligenza artificiale. Quando nacque la proposta di nuova Direttiva, l’IA già esisteva ma molti di noi non si rendeva conto di quanto fosse già presente nelle nostre vite. Era certamente argomento futuribile l’intelligenza artificiale generativa, a titolo esemplificativo. la CHATGPT4. Quanto tutto questo influenzerà il credito, quanto si amplierà l’asimmetria informativa a danno dei consumatori senza conoscenze e capacità di passare a tali innovazioni, è argomento appare solo tra le righe dell’articolato della proposta finale di Direttiva.
Nel merito dell’erogazione del credito, non è previsto uno specifico divieto in caso di valutazione negativa. Sono assenti le nuove modalità di valutazione basate sulle impronte digitali (cd. digital footprint) che ognuno lascia nella Rete, nei social, nell’effettuare acquisti. Considerato che è argomento del comparto finanziario ma relativo anche ad altri settori merceologici, sarebbe importante un intervento del Garante del trattamento dei dati personali, per equiparare tale valutazione a quella prevista per i sistemi di informazione creditizia. Alla luce di Direttiva di altri comparti sarebbe stato utile prevede almeno un minimo di informazioni da rilasciare da parte di fornitori di merci e prestatori di servizi attivi a livello non digitale, considerato che al debitore, al momento della rateizzazione dell’acquisto, è presentata una “proposta di finanziamento” e non il contratto definitivo.
Nel capitolo dedicato all’educazione finanziaria sarebbe stato utile indicare la sua somministrazione in base alle fasce di età, alla scolarizzazione e all’indipendenza di chi sarà chiamato a somministrarla, anche attraverso l’adozione di iniziative già consolidate. Sulle informazioni precontrattuali la proposta è stata modificata più volte, per giungere a una definizione di compromesso prevedendo solo il tempo utile per il loro rilascio.
Il tema delle cripto attività è affrontato con molta parsimonia. Non è possibile. Deve essere argomento affrontato al più presto, perché è solo questione di tempo (poco) ma arriverà anche a prestiti in cripto asset.
Ultimo punto che permette di passare al recepimento nazionale e alla revisione del Decreto 141/2010 è la scarsa attenzione, a differenza della Direttiva 48/2008, agli intermediari del credito. Il settore dell’intermediazione creditizia sta evolvendo e deve confrontarsi con realtà nuove, da nuovi operatori (passaporto europeo) fino all’attività dell’Organismo Agenti e Mediatori che, visti i compiti assunti in poco più di dieci anni, può aspirare a diventare la quinta Autorità del settore.

Intermediazione del Credito e UE, la Necessità di una Riforma: le posizioni OAM, Fimaa e Assomea

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