4 Aprile 2022

Operatori in Valute Virtuali e la Normativa che mette Chiarezza sui loro Doveri. Quale Ruolo di OAM

a cura di Fabio Picciolini, esperto consumerista

Il 13 gennaio 2022 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia delle Finanze sulle “modalità e la tempistica con cui gli operatori di valute virtuali sono tenuti a comunicare l’operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione con le forze di polizia (G.U. n 40 del 17 febbraio 2022).

La disciplina è applicata a tutte le attività in valuta virtuale (exchange) e di portafoglio digitale (wallet, provider), anche esteri, se svolte on line e se sono utilizzati siti WEB e APPlicazioni sul territorio italiano.

I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da o in valute aventi corso legale definito, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che si differenziano da quelli citati per fornire servizi di salvaguardia che consentano di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Gli operatori in valute virtuali (cd. Virtual Asset Service Providers), con la nuova normativa, hanno l’obbligo di iscrizione in un Elenco speciale tenuto all’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti e dei Mediatori (/OAM), altrimenti svolgeranno abusivamente l’attività; gli operatori già attivi devono effettuare la comunicazione all’Organismo entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Per l’iscrizione al registro è stata prevista una tassa di registrazione, non ancora quantificata.

Gli operatori in valute virtuali, sia persone fisiche che persone giuridiche, devono avere il domicilio o la sede sociale e amministrativa in Italia o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica e devono trasmettere, trimestralmente, all’OAM una serie di dati:

  • Controvalore in euro, all’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente.
  • Numero e controvalore complessivo in euro, all’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente.
  • Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali per ciascun cliente.
  • Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita/ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale per ciascun cliente.
  • Numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

Da ricordare che i “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale” sono assoggettati al rispetto del D.Lgs. 231/07, relativo alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La nuova regolamentazione assegna compiti molto importati all’OAM.

Il primo la creazione e la gestione dell’elenco speciale, creato il 1° febbraio 2022 e attivo dal 18 maggio 2022; la previsione è di renderlo in funzione entro 90 giorni dalla vigenza del decreto.

Il secondo di ricevere la comunicazione che gli operatori devono trasmettergli per poter svolgere legalmente la loro attività in Italia. Comunicazione che deve contenere i dati identificati del cliente, i dati sintetici dell’operativa di ciascun operatore con riferimento ai singoli clienti, l’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM) e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto. Le informazioni degli operatori devono essere conservate dall’OAM per un decennio curandone i sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

Il terzo di rispondere alle richieste di iscrizione avanzate, tassativamente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’interessato, con l’accettazione l’iscrizione o il rifiuto dell’iscrizione stessa; possibile una sola sospensione per massimo 10 giorni.

Il quarto di collaborare con le Autorità di Vigilanza e Giudiziarie, la Guardia di Finanza, la Polizia Valutaria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, le Agenzie fiscali. La collaborazione si esplicherà con l’invio di informazioni e documentazione cui in possesso dell’OAM quale gestore dell’elenco speciale del registro. Informazioni che dovranno comprendere nome, cognome, codice fiscale/partita IVA, data di nascita, residenza, estremi documento di identificazione. Degli stessi clienti dovranno poi essere fornite informazioni, tra l’altro, sul controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali, il numero e il controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale ed anche il numero delle operazioni di trasferimento di valuta in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente.

La Guardia di Finanza, in particolare, oltre i controlli a lei preposti, potrà contestare l’esercizio abusivo di attività in criptovalute o con portafoglio digitale con sanzione amministrativa, comminata quale Autorità competente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da 2.065 10.329 euro. Inoltre, potrà essere previsto l’accertamento, il sequestro cautelare propedeutico alla confisca (ad esempio, l’oscuramento del sito a con inibizione all’accesso con comunicazione agli internet service provider), e le sanzioni accessorie.

Le informazioni renderanno più difficile per chi detiene criptovalute nasconderle al fisco che, peraltro, a più riprese, ha confermato l’obbligo, per chi ne è titolare, di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Potranno essere contestate, ovviamente, tutte le situazioni per attività di riciclaggio a cui gli operatori sono obbligati.

Ultimo obbligo dell’OAM è di garantire chiarezza, completezza e accessibilità dei dati del registro speciale al pubblico.

Non rientra nelle previsioni del Decreto la regolamentazione dell’attività di emissione di valute virtuali, salvo che siano svolti, professionalmente, servizi per l’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale per conto della clientela.

Un decreto importante, che conclude quanto previsto dalla V Direttiva antiriciclaggio, che consente all’Italia di dotarsi di una normativa in un settore in forte sviluppo, ma senza offrire, ancora, una reale regolamentazione e tutela per gli “investitori”; infatti il decreto non affronta due aspetti molto importanti: la possibilità di aggirare la normativa con l’utilizzo di operatori non iscritti nel registro OAM e di non prevedere né vigilanza né tutele per gli investitori in cripto-asset.

Per raggiungere anche questo risultato obiettivo è necessario che sia approvata e, rapidamente recepita a livello nazionale, la Direttiva Markets in Crypto-assets – MICA. Direttiva che dovrebbe dare certezze di rispetto del diritto nei servizi finanziari e ottenere norme uniformi per emittenti e fornitori di crypto-asset anche se “solo” a livello di Unione europea (ulteriore argomento che dovrà essere affrontato al più presto vista la sovra-nazionalità delle crypto), prevedere la costituzione di una specifica Authority e l’obbligo nelle operazioni con cripto-asset di pubblicare un “libro bianco” con funzioni simili al prospetto informativo previsto per i prodotti finanziari.

 

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