29 Marzo 2022

Come funziona il Passaporto Europeo per Agenti e Mediatori?

a cura di Fabio Picciolini, esperto consumeresti

La Legge 238/2022 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020”) all’articolo 23 ha introdotto il cd. passaporto europeo per agenti e mediatori (Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010).

La nuova disciplina modifica alcuni articoli del Testo Unico Bancario per la disciplina sul credito ai consumatori e norme emanate dell’OAM.

La prima disposizione riguarda, però, la Banca d’Italia che è stata designata punto di contatto per le richieste di Autorità di altri Stati dell’Unione relativamente a contratti di Credito immobiliare relativi a beni immobili residenziali.

Per gli intermediari del credito nazionali, con il nuovo articolo Art. 128-novies.1 (Operatività transfrontaliera) del TUB è stato previsto che, previa comunicazione all’OAM, potranno operare nei contratti di credito immobiliare ai consumatori in un altro Stato membro dell’Unione europea, anche senza l’obbligo di stabilirvi succursali; la stessa attività potranno svolgere in Italia i soggetti abilitati da Autorità di un altro Paese aderente all’Ue; per questi ultimi sarà obbligatoria la comunicazione preventiva dell’Autorità del Paese di origine all’OAM che provvederà all’iscrizione  in uno specifico elenco costituito il 1° febbraio 2022, alimentato dalle comunicazioni delle Autorità del Paese che hanno autorizzato l’intermediario; il soggetto abilitato potrà iniziare l’attività dopo un mese dal ricevimento della comunicazione

L’Autorità del Paese di origine, previa informazione all’OAM, potrà svolgere ispezioni nelle succursali del soggetto insediato in Italia e l’Organismo avrà l’obbligo di collaborare con le Autorità Estere attraverso lo scambio informazioni.

L’OAM entro un mese dal ricevimento della comunicazione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio italiano di voler svolgere in un altro Stato dell’Unione le attività relative ai contratti di credito immobiliare ai consumatori trasmette l’informazione all’Autorità, competente, indicando le banche o gli intermediari finanziari su mandato dei quali gli intermediari del credito svolgono la propria attività.

L’OAM, non oltre due mesi dalla ricezione della comunicazione sopra citata, deve informare gli agenti e i mediatori delle modalità di svolgimento della professione in Italia.

L’OAM è incaricato di verificare il rispetto della normativa attraverso la richiesta di informazioni, di atti e di documenti, nei termini e nelle modalità da esso stabiliti, nonché svolgere audizioni personali; inoltre, può svolgere ispezioni previa informazione all’Autorità del Paese di origine del professionista, imporre, in presenza di succursali, la cessazione di violazioni al D. Lgs. 141/2010 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”), nonché prendere ulteriori provvedimenti, nel caso il soggetto interessato non si adegui alle decisioni prese dall’Organismo, tra cui il divieto di effettuare nuove operazioni, previa informazione all’Autorità del Paese di origine e comunicazione alla Commissione europea; agli stessi soggetti l’OAM può chiedere di rivedere la struttura organizzativa della succursale al fine di adeguarsi alle disposizioni previste in Italia e perché l’Autorità del Paese di origine possa assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale.

L’OAM ha il dovere di informare l’Autorità del Paese di origine anche di altre violazioni e ha il potere di intervenire direttamente nel caso che l’Autorità non intervenga con misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o nel caso vengano ancora svolte azioni che possano essere nocive per i consumatori e per il funzionamento regolare dei mercati, inoltre, previa comunicazione all’Autorità competente, alla Commissione europea, all’Associazione Bancaria Europea può vietare l’esecuzione di nuove operazioni.

Il MEF, sentita la Banca d’Italia, deve emettere un decreto con le forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i propri poteri, la richiesta di informazioni e lo svolgimento di ispezioni.

La Banca d’Italia e l’Organismo si scambiano le informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per consentire all’OAM di svolgere quelle ad esso assegnate.

La legge 238/2022, oltre a modificare il TUB e la disciplina OAM, riforma anche alcuni articoli del D.Lgs. 141/2010.

La cancellazione dall’elenco degli agenti e dei mediatori di altri Paesi dell’Unione deve essere comunicata all’Autorità del Paese di origine, massimo entro quattordici giorni dalla cancellazione.

Negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestiti dall’OAM, dovranno essere inseriti quelli che possono svolgere l’attività anche in altri Paesi europei anche senza stabilirvi filiali; gli elenchi contengono le stesse informazioni inviate all’Autorità di origine competente: denominazione del soggetto, indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia, quello di posta elettronica, o altro recapito.

Si tratta di modifiche molto importanti considerato lo sviluppo generalizzato, sostenuto anche dalla Commissione europea, delle attività transfrontaliere e di sviluppo del mercato europeo, anche se sarà importante per gli intermediari italiani che vorranno operare in altri Paesi UE avere piena conoscenza delle normative, ma anche delle abitudini dei consumatori di quei Paesi; nello stesso tempo gli operatori degli altri Paesi europei che vorranno operare in Italia dovranno sottostare a una normativa estremamente precisa e rigorosa, spesso più che in altre nazioni, nonché alla presenza dell’Organismo degli agenti e dei mediatori assente in molti degli altri Paesi.

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