14 Marzo 2023

Lexitor, da un “piccolo” Tribunale la Novità che può Rimettere tutto in Discussione

di Fabio Picciolini, esperto consumerista

Una rondine non fa primavera, ma dimostra il cambiamento di stagione.  Allo stesso modo una sentenza di merito non può essere la dimostrazione che le precedenti, nazionali ed europee, di legittimità fossero non corrette, ma riaccende il dubbio, nel caso specifico l’applicazione della sentenza Lexitor, che un argomento non sia affatto chiuso come si pensava.

Il Tribunale di appello di Castrovillari, non certo uno di quelli più famosi ma non per questo da far ritenere “campate in aria” le sue tesi, con la sentenza del 10 marzo 2023 n. 332 ha respinto il ricorso di un consumatore che aveva chiesto la restituzione anticipata dei costi up front a fronte dell’estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Il giudice ha affrontato due tematiche. La prima, dove richiama la sentenza della Corte Costituzionale 364/2022 che ha ritenuto parzialmente incostituzionale il Decreto 73/2021 – nella parte di possibilità del rimborso up front dei costi sostenuti all’apertura di un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio – solo successivamente all’emanazione dello stesso decreto, ripristinando la previsione originale della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in cui era stato statuito che i citati costi devono sempre essere restituiti al consumatore-cedente in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

La seconda in cui fa riferimento alla successiva sentenza della stessa CGUE relativa al non dovuto riconoscimento dei costi up front nel caso di estinzione anticipata di un’operazione di credito al consumo relativo a beni immobili residenziali, dove la stessa Corte europea ha stabilito un giudizio differente  rispetto alla Lexitor nonostante nella sentenza affermasse che “l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto di non poter applicare trattamenti diversi nell’applicazione delle due Direttive chiarendo che le previsioni della sentenza Lexitor sono cessate con l’emanazione di una successiva opposta sullo stesso argomento.

Il Giudice è andato anche oltre. Riprendendo, parzialmente, le considerazioni dell’Avvocato Generale della CGUE ha riproposto che i costi up front sono relativi a momenti preliminari alla sottoscrizione del contratto di finanziamento mentre i costi recurring successivi alla citata sottoscrizione devono essere integralmente rimborsati in caso di estinzione anticipata.

A questo punto sarà necessario verificare se il Tribunale di Castrovillari ha “fatto scuola” anche per verso altri Tribunali e se qualcuno vorrà tornare sulle decisioni della Corte Costituzionale per tentare di ripristinare la normativa del decreto 73/2021. Possibilità, probabilmente molto scarse, ma che potrebbero far ripartire un contenzioso ormai aperto dal 2019 e di cui, per il funzionamento del mercato non si sente alcun bisogno.

Lexitor, Rimborso Spese Up Front con il “Costo Ammortizzato”. Il punto di vista di Fabio Picciolini

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