10 Giugno 2024

Mutuo alla francese, le ragioni della Cassazione

di Fabio Picciolini, esperto consumerista

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, avrebbero dovuto porre la parola fine all’annosa problematica del rimborso del mutuo con un piano di ammortamento alla “francese”.

La suprema Corte ha affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Giustamente le Sezioni Unite, non essendo state chiamate a farlo, non si sono pronunciate sui mutui a tasso variabile, sui contratti in cui non è allegato il piano di ammortamento e su quelli in cui piano di ammortamento applicato è diverso rispetto a quello contrattuale. La sentenza, inoltre, ha confermato per l’ennesima volta che nel piano di ammortamento alla “francese” non sono presenti effetti anatocistici, quindi senza effetti sul Tan e sul Taeg, in quanto al pagamento (regolare) di ogni rata il debito per interessi, relativo al periodo di riferimento della rata si estingue.

Purtroppo, pur senza entrare nelle tecnicalità oggetto della pronuncia, neppure le S.U. hanno frenato le contestazioni: alcune di merito, altre che sembrano l’arrampicarsi sugli specchi di chi sta “cavalcando” il tema. Nel merito si torna a sostenere che non è espressamente riportato nel testo contrattuale che la mancata indicazione del regime di “capitalizzazione composta” comporti maggiori oneri per il debitore: obiezione legittima, ma che aveva trovato risposta già in passato con riferimento alle informazioni riportate nel contratto di mutuo e per la conoscenza analitica del piano di ammortamento. Le altre contestazioni, in realtà, sembrano più un puntiglio di chi da mesi sta portando avanti una battaglia tutta sua.
Le S.U., come riportato, hanno affermato che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non determina indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il tutto, attraverso argomentazioni difficilmente contestabili: “il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” e “l’indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto”.

Ancor meno consistente l’affermazione che la sentenza è applicabile solo ai mutui a tasso fisso con piano di ammortamento allegato, in quanto la Corte non ha deliberato sulle tipologie di mutuo diverse da quelle che prevedono l’applicazione del tasso fisso. Le S.U. hanno affermato, a mio avviso, un principio applicabile a tutti i contratti di mutui, vista la sola differenza di applicare un tasso ancorato a un parametro perfettamente conosciuto dal mutuatario, valido per il periodo di riferimento (1, 3, 6 mesi), che non incide sulla tipologia di capitalizzazione applicata; tanto meno provocando effetti anatocistici come sostengono i sostenitori dell’erronea interpretazione delle S.U.. Nel caso di estinzione anticipata, invece, è prevista la sospensione degli interessi al momento del rimborso ed eventualmente la restituzione, allo stesso momento, degli interessi corrisposti anticipatamente rispetto al momento dell’estinzione (ad esempio, cessione del quinto).
L’altra contestazione, relativa alla mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento, sembra ancor più strumentale in quanto prassi e obblighi previsti dalle disposizioni di trasparenza fanno ritenere tali eventualità frutto solo di errore materiale, non di prassi aziendale; laddove dovesse avvenire, la stessa pronuncia chiarisce che è un comportamento sanzionabile con la  nullità parziale del contratto. Circa l’applicazione della capitalizzazione composta, la contestazione alla pronuncia riguarda il ritardato pagamento del capitale per cui la rata – determinata in regime composto – sconterebbe la produzione di interessi su interessi al momento iniziale dell’ammortamento: i giudici in più sentenze, non solo nell’ultima, hanno affermato che il pagamento di interessi corrispettivi, al momento del pagamento delle singole rate, non produce effetti negativi e non incide né sul Tan né sul Taeg.

In conclusione, può sembrare strano che un vecchio consumerista come il sottoscritto difenda una sentenza che legittimi un maggior costo a carico del consumatori e una mancanza di trasparenza. Credo sarebbe stato grave non farlo, per almeno due ragioni. La prima che nessuna normativa prevede l’obbligo di riportare nel testo contrattuale il sistema di capitalizzazione utilizzato. Peraltro, il testo e il piano di ammortamento allegato consentono al mutuatario di conoscere fin dalla sottoscrizione l’importo totale del rimborso, e di confrontare e verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze: per cui, alla luce della pronuncia delle S.U:, sembrano assenti i presupposti per un nuovo ricorso.
La seconda è la preoccupazione che qualcuno possa proporre a ignari mutuatari di avanzare un ricorso per ottenere il rimborso, o la riduzione del tasso di interesse ai sensi del Testo unico bancario: scelta che, per il mutuatario, avrebbe un costo economico e di tempi non indifferente in quanto non potrebbe essere riproposto ricorso sulle stesse motivazioni di quello rigettato. Si dovrebbe rifare tutto il percorso processuale dall’inizio: giudizio di 1° grado, Corte d’appello, Sezione Civile di Corte di Cassazione, infine Sezioni Unite. Prima di fare una scelta simile sarebbe necessario avere, almeno, qualche certezza in più: se nel tempo, come è avvenuto in altri casi, si avrà un revirement della Suprema Corte se ne prenderà atto, e si applicheranno le soluzioni adottate.

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