13 Dicembre 2023

Harmonia: AML – Identificazione tramite gli Impiegati di Sede

a cura di Harmonia

Nel modello organizzativo del mediatore, può essere prevista l’eventualità che un dipendente di sede, anche operatore di Back Office e solo ai fini antiriciclaggio, identifichi un cliente che accede negli uffici.

Spesso tale dipendente viene iscritto negli elenchi OAM, pur non occupandosi di consulenza e di offerta di prodotti (cd contatto con il pubblico) per espletare esclusivamente le incombenze previste dal D.Lgs 231/07.

Tale evenienza (iscrizione negli elenchi OAM) potrebbe invece creare incompatibilità con altre attività di sede a cui il dipendente è demandato, come ad esempio con dei controlli di primo livello.

Riprendendo l’articolo 19 del D.Lgs 231/07, pare chiaro che l’identificazione del cliente possa essere svolta da un dipendente del soggetto obbligato, a cui aggiungiamo “preferibilmente munito di apposita delega per tale attività”.

Ovviamente il dipendente deve limitarsi a tale incombenza, evitando quanto citato sopra (offerta di prodotti e servizi) e deve essere adeguatamente formato in ambito antiriciclaggio (D.Lgs 231/07 e successive modifiche/integrazioni)

Riportiamo uno stralcio dell’art 19 del Dlgs 231/07 con gli elementi di interesse:

Art 19

(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)

I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a)l’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

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