11 Agosto 2021

Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi: le nuove Disposizioni Operative li includono nei Benefici del Fondo di Garanzia

di Antonello Scarlatella

In vigore l’apertura del Fondo di Garanzia anche a tutte le Attività Ausiliarie dei Servizi Finanziari e delle attività assicurative (codici Ateco 66.1, 66.2 e 66.3) ad oggi ammissibili alla garanzia solo in relazione alle operazioni fino a Euro 30mila.

Quindi operativa la misura che prevede finanziamenti assistiti da Mediocredito Centrale e Sace per importi superiori a 30 mila euro per società di Agenti in Attività Finanziaria e Società di Mediazione Creditizia.

Cosa prevede il decreto Liquidità emanato dal Governo Conte il 7 aprile 2020 e successivamente modificato dal Sostegni bis.

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà fino al 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, subordinandola ad una serie di condizioni.

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Cosa prevede questo ulteriore allargamento di beneficio.

Finanziamento fino a 800.000 euro per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di euro e con un massimo di 499 dipendenti;

La garanzia del Fondo per finanziamenti fino a 800.000 euro copre fino al 90% con copertura del finanziamento, estendibile fino al 100% con l’intervento di Confidi (Art. 13, lettera n).

Per poterla richiedere, il finanziamento deve essere nuovo e avere:

-Importo non superiore alternativamente al:

-25% del fatturato (così come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima Dichiarazione Fiscale presentata per le imprese costituite prima del 1.1.2019 o in base ad autocertificazione per le imprese costituite dopo il 1.1.2019) e comunque non superiore a 800.000€;

-il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente a libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Finalità del finanziamento: ripristino della liquidità oppure ottenimento di risorse per capitale di esercizio e per investimenti.

-Tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile.

-Erogazione in un’unica soluzione.

-Durata massima di otto anni (96 mesi) con preammortamento fino a 24 mesi.

Il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari al 90% alla quale può essere cumulata un ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie a valere su risorse proprie sino alla copertura del 100% del finanziamento stesso.

Inoltre se hai già ricevuto i 25000 euro previsti dal decreto liquidità grazie al Sostegni Bis puoi chiedere un adeguamento grazie alla Legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020 e la Legge di Bilancio n. 178/2020.

  • Allungamento della durata da 72 mesi a 180 mesi.
  • Aumento dell’importo fino a 30.000 euro.

E’ dal mese di aprile che le associazioni di categoria stanno facendo pressing sui parlamentari al fine di superare le logiche famigerate dei codici ATECO.

Ora Agenti, Mediatori sia di piccole che medio grandi dimensioni potranno finalmente accedere al beneficio in base alla loro classe di fatturato.

Bisogna affrettarsi….c’è tempo fino al  31 dicembre 2021  salvo ulteriori proroghe.

 

 

 

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