21 Dicembre 2020

E’ Ufficiale: Approvato Emendamento per Accesso al Credito Garantito da parte di Mediatori Creditizi e Agenti Società

a cura di Antonello Scarlatella

Approvato in riesame dalla maggioranza di Governo l’emendamento che estende le garanzia pubbliche e l’accesso al credito alle società.

E’ quindi ufficiale.

Le società Agenti in Attività finanziaria e Mediatori creditizi tra una ventina di giorni dopo il “sigillo Ue” potranno finalmente accedere ai finanziamenti previsti dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (CURA ITALIA).

I finanziamenti erogabili sono di due tipologie:

             1) finanziamento con durata fino a 10 anni fino a 30.000 euro;

durata massima di 120 mesi, preammortamento non inferiore a 24 mesi;

-periodicità rate: mensile o trimestrale;

-condizioni di tasso di favore previste dal Decreto Liquidità n. 23;

-importo non superiore alternativamente al: º 25% del fatturato del richiedente risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima Dichiarazione Fiscale presentata per le imprese costituite ante 1.1.2019 o in base ad autocertificazione per le imprese costituite dopo il 1.1.2019; doppio della

spesa salariale annua del richiedente;

 

2) Finanziamento fino a 800.000 euro per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di euro e con un massimo di 499 dipendenti.

 La garanzia del Fondo di Garanzia per finanziamenti fino a 800.000 euro copre fino al 90% del finanziamento, estendibile fino al 100% con l’intervento di Confidi (Art. 13, lettera n).

Per poterla richiedere, il finanziamento deve essere nuovo e avere:

-Importo non superiore alternativamente al:

-25% del fatturato (così come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima Dichiarazione Fiscale presentata per le imprese costituite prima del 1.1.2019 o in base ad autocertificazione per le imprese costituite dopo il 1.1.2019) e comunque non superiore a 800.000€;

-il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente a libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Finalità del finanziamento: ripristino della liquidità oppure ottenimento di risorse per capitale di esercizio e per investimenti.

-Tipologia di finanziamento: tasso fisso e variabile.

-Erogazione in un’unica soluzione.

-Durata massima di 72 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.

 

Il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari al 90% alla quale può essere cumulata un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie a valere su risorse proprie sino alla copertura del 100% del finanziamento stesso.

 

E’ dal mese di aprile che le associazioni di categoria stanno facendo pressing sui parlamentari al fine di superare le logiche famigerate dei codici ATECO.

Oggi possiamo dire che l’obiettivo è stato centrato.  Ci aspettiamo ora dal Governo di rientrare nel decreto ristori quinquies  altra nota dolente. Ad oggi per le istituzioni siamo stati totalmente trasparenti in merito benchè siano rientrati a pieno titolo nel ristori quater gli agenti di commercio.

 

Sembra che il Governo e la politica tutta ignorino che gli Agenti in Attività Finanziaria e i Mediatori Creditizi sono circa 12.000 unità e creano un indotto impiegatizio di circa 60.000 dipendenti.

 

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