17 Dicembre 2020

In vigore dal MEF i Criteri di Idoneità per i Vertici di Banche, Intermediari Finanziari, Confidi e Istituti di Moneta Elettronica

Serviranno almeno cinque anni d’esperienza in direzione e controllo gestionale nel settore creditizio per assumere un primo incarico di amministratore delegato o direttore generale di una Banca, e altrettanti per ricoprire la carica non esecutiva di presidente del Cda, ruolo per il quale possono valere anche gli anni di insegnamento universitario in materie economiche o finanziarie o esperienze al vertice di pubbliche amministrazioni con attività legate al credito, mentre basteranno tre anni di esperienza direzionale per gli altri executive.

Prima di procedere alle nomine si dovranno valutare le competenze teoriche e i precedenti maturati dai candidati su una griglia tematica ampia, che spazia dai mercati finanziari alla regolamentazione, dai sistemi di gestione dei rischi alle tecnologie informatiche. E si dovrà verificare che, oltre ai criteri di competenza, siano rispettati anche i requisiti di professionalità, onorabilità e correttezza professionale. Non solo, i nuovi Cda dovranno avere una composizione capace di alimentare una dialettica interna, garantire un’equilibrata diversificazione per età e genere dei loro componenti e, per le banche più grandi, prevedere esponenti con provenienze internazionali.

Diventano più numerosi e più stringenti che in passato i requisiti e i criteri di idoneità per gli incarichi di vertice bancario con l’entrata in vigore del Regolamento Mef (n. 169 del 23 novembre 2020) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Un testo atteso da lunghi anni – recepisce la Direttiva UE n. 26 del 2013 – e che fa fare un forte passo avanti su un fronte, quello della governance degli istituti di credito, indicato a più riprese dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, come assai rilevante per l’azione di vigilanza prudenziale portata avanti nel quadro stabilito dalle linee guida Bce.

Il decreto ministeriale fissa paletti molto vincolati per il rispetto dei criteri di correttezza dei futuri esponenti bancari i quali, per esempio, oltre a non avere condanne penali o sanzioni amministrative per violazione della normativa societaria e bancaria, non devono aver avuto segnalazioni negative alla Centrale dei Rischi. Nel testo, che si sviluppa in 27 articoli, vengono poi fissati limiti al cumulo di incarichi di vertice: non più di uno esecutivo e due non esecutivi (oppure non più di quattro non esecutivi) nelle banche maggiori. E una volta nominati i nuovi amministratori dovranno garantire di poter dedicare all’incarico il tempo necessario stimato dalla banca, un impegno soggetto a verifica da parte degli organi competenti.

Le valutazioni di idoneità degli esponenti e dei principali dirigenti bancari è in capo a Bankitalia che può determinare la decadenza sulla base del nuovo Regolamento Mef, mentre le valutazioni di rispetto dei criteri da parte dell’organo di valutazione di ogni banca avverrà prima della nomina quando questa non è fatta dall’assemblea dei soci, e successivamente negli altri casi.

Il regolamento “fit&proper” non vale solo per le banche ma anche gli intermediari finanziari, i confidi e gli istituti di moneta elettronica. E si prevede una gradualità di applicazione dei più stringenti requisiti di onorabilità e correttezza e dei criteri di professionalità e competenza a seconda della dimensione e complessità delle banche: per le Bcc di “minore dimensione” l’Ad e il Dg dovranno avere solo quattro anni di esperienza direzionale precedente, e solo 3 anni il presidente.

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