12 Settembre 2021

Assomea: Soddisfazione per Chiarezza sulla Incompatibilità fra Mediatore Creditizio e Agente Immobiliare

La Commissione Politiche Europee del Senato, tramite emendamento al DDL n. 2169, ha approvato la modifica al comma 3 dell’art. 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, introducendo l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di agente immobiliare con l’esercizio dell’attività di dipendente o collaboratore del Mediatore Creditizio o Agente in attività finanziaria.

Assomea esprime convinta soddisfazione per l’atto di chiarezza rappresentato da tale emendamento, attesa l’incertezza interpretativa vissuta dal momento dell’entrata in vigore della legge 37/2019 (che aveva riformato tra l’altro le incompatibilità dell’attività di agente immobiliare contenute nella legge 39/89), nella consapevolezza che la definitiva chiarezza della normativa, esprima la base per il corretto funzionamento del mercato del credito.

Assomea aveva alla luce di quanto emerso con la riforma della legge 39/89, presentato al MEF, al MISE e alla Banca d’Italia le perplessità e le preoccupazioni del mondo della mediazione creditizia (congiuntamente con le associazioni AMA e ASSOPROFESSIONAL), per gli effetti negativi che una interpretazione “leggera” delle incompatibilità tra l’attività dell’agente immobiliare e il Mediatore del Credito, avrebbero avuto sulla trasparenza nei confronti dei Consumatori.

L’evidente conflitto d’interessi dell’agente immobiliare nell’attività di mediazione creditizia verso i Clienti, sarà con questo emendamento evitato.

L’auspicio adesso è che il percorso di armonizzazione normativa in tale ambito, possa proseguire senza intoppi nei prossimi passaggi parlamentari.

Assomea continuerà a sostenere il consolidamento del mercato della mediazione creditizia, con approccio orientato alla valorizzazione della professionalità di tutti i soggetti coinvolti.

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