30 Gennaio 2023

Lexitor, Non Finisce qui: tutti i Dubbi di Fabio Picciolini

a cura di Fabio Picciolini

Avevo concluso l’articolo precedente sulla “Lexitor” sollevando il dubbio che, nonostante la sentenza della Corte Costituzione, la polemica sulla sua applicabilità non fosse affatto conclusa. Ad un mese esatto dalla pubblicazione della sentenza sono iniziati a essere divulgati vari interventi di legali e di esegeti del diritto che confermano i dubbi sul fatto che si tornerà a parlare dell’applicazione della normativa sui rimborsi anticipati.

Personalmente avevo sollevato dubbi sull’esatta applicazione della normativa europea a causa delle traduzioni, e sul metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito avendo presente che il riferimento alla riduzione dei costi si presta, nelle varie versioni linguistiche, a essere riferito tanto ai soli costi recurring oppure sia a questi che a quelli upfront, sul rimborso, in ogni caso, da prevedere pro rata temporis considerato che la Corte Costituzionale non ha abrogato il II comma dell’articolo  125 sexies del TUB come novellato dal Decreto 73/2021, da ultimo sul tema dei costi di terzi soggetti.

Ai dubbi avevo aggiunto due considerazioni. La prima sul rimborso gravato degli interessi maturati tra la sentenza europea e il momento del rimborso da parte dell’intermediario finanziatore a cui, provocatoriamente, avevo aggiunto perché non la rivalutazione monetaria per lo stesso periodo. La seconda relativa a chi potesse chiedere il rimborso visti i tempi prescrittivi decennali, che fissano la data massima di richiesta di rimborso all’8 novembre 2012, periodo ancora più breve in caso di ricorso all’ABF che dal 1° ottobre 2022 prevede la possibilità di presentare ricorsi massimo di sei anni indietro nel tempo: prendendo a riferimento a titolo esemplificativo il 1° gennaio 2023, i ricorsi potranno essere presentati per situazione createsi dal 31 dicembre 2016.

A conforto dei dubbi espressi, nel mese trascorso, sono state pubblicate varie osservazioni alla sentenza emerse in questo mese, alcune sono degne di attenzione. È stato, giustamente, affermato che la Corte Costituzionale ha confermato che compete solo alla Corte di Giustizia UE stabilire una eventuale limitazione dell’efficacia temporale delle proprie sentenze, scelta non prevista nel caso in esame, e non al legislatore nazionale.

Alcuni interventi, però, sostengono che la motivazione della Corte Costituzionale non sembra aver considerato fino in fondo il principio della certezza del diritto e del conseguente legittimo affidamento degli intermediari, e che il principio della certezza del diritto è uno dei principi generali del diritto comunitario acquisibile attraverso norme giuridiche chiare e precise in modo da non provocare un’applicazione non pienamente rispondente alla “volontà del legislatore europeo da parte degli Stati membri dell’Unione”.

Altri interventi, in questo caso a favore degli intermediari eroganti, si sono incentrati sul bilanciamento degli interessi del finanziatore e del consumatore come interpretato dalla Corte Costituzionale, evidenziando che non è stata considerata la perdita economica degli operatori finanziari a causa della restituzione proporzionale dei costi up front applicati ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, compresi quelli estinti ma non prescritti. Una considerazione, da vecchio consumerista, non  molto condivisa; probabilmente si basa su un calcolo di rimborsi troppo elevato, che non tiene conto che il rimborso anticipato riguarda, solitamente, pochi anni di vita residua del finanziamento calcolato attraverso un piano di ammortamento “alla francese” e con limiti prescrittivi.

Inoltre, è stata evidenziata l’assoluta assenza, nella sentenza nazionale, delle conseguenze nel rapporto finanziatore e i soggetti terzi. Su questa contestazione, personalmente, si ritiene convincente la posizione assunta dall’Avvocato Generale di non prevedere “conseguenze” per le terze parti a cui si aggiunge la tutela data dal codice civile, quanto meno per gli agenti in attività finanziaria, che definisce in maniera precisa quando quei professionisti sono chiamati a restituire le provvigioni e l’ulteriore motivazione di mancanza del diritto di rivalsa del finanziatore sui soggetti terzi.

Le prime sentenze, però, continuano a essere contradditorie in tema di coinvolgimento dei soggetti terzi. Uno scritto chiama in causa direttamente lo Stato italiano che non avrebbe rispettato quanto stabilito nei Trattati europei emanando il Decreto 73/2021, e potrebbe essere chiamato a rispondere per “responsabilità civile” per l’errata attuazione della Direttiva 48/2008. Il dubbio è suffragato dal fatto che lo Stato italiano non ha posto in essere alcuna azione per chiedere la diversa applicazione degli effetti temporali della sentenza della CGUE. Non sembra possibile che si giunga a tradurre in pratica le conseguenze di una responsabilità oggettiva a carico dello Stato. A livello di boutade basta pensare che, pur previsto, sono escluse dai rimborsi le imposte, per rendere inimmaginabile un esborso da parte delle casse dello Stato.

In conclusione, sembra abbastanza scontato che il tema dei costi da rimborsare nelle operazioni di credito ai consumatori, o almeno come tecnicamente effettuare la retrocessione, proseguirà ad essere discusso non solo per i dubbi espressi ma per la necessità di modificare le “Disposizioni di Vigilanza” della Banca d’Italia, una possibile Circolare agli intermediari dell’Associazione Bancaria Italiana, per sapere se gli intermediari bancari/finanziari si attiveranno autonomamente o se sarà necessario per i richiedenti presentare reclami e ricorsi.

https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/lexitor-e-cessione-del-v-portera-ad-un-aggiornamento-della-norma-del-1950

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