di Fabio Picciolini, esperto consumerista
Il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti “alla francese” è stato argomento di diatriba per molti anni: con la recente ordinanza, n. 8322 del 29 marzo 2025, la Corte di Cassazione dovrebbe aver posto fine, si spera, alla disputa.
Andiamo con ordine: il sistema prevede che il rimborso delle singole rate avvenga con una quota di interessi decrescente e una quota capitale crescente. La diatriba è nata da un interpretazione che ritiene ricorrere, con tale meccanismo, un principio anatocistico vietato dal codice civile.
In estrema sintesi, si sono confrontate due teorie: una maggioritaria, sostenuta tra gli altri dall’Amases, che ha sempre negato la presenza di anatocismo nel sistema francese; una opposta, fortemente minoritaria, che ha tuttavia trovato riscontri positivi in alcuni tribunali di merito.
La Cassazione si era pronunciata in argomento varie volte. Con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 aveva escluso pratiche anatocistiche sui mutui a tasso fisso chiarendo che la mancata indicazione nel contratto del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, non comportava (e non comporta) la nullità parziale del contratto stesso, che implicherebbe l’applicazione di interessi calmierati, per indeterminatezza dell’oggetto e violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
Con l’ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025, la Corte ha affermato che gli stessi principi sono validi anche per i mutui a tasso variabile. Il contenzioso è andato avanti lo stesso e – con l’ultima sentenza 8322/2025 – i giudici hanno ribadito, in maniera ancor più netta, che il sistema francese non nasconde alcuna forma “vietata o dissimulata” di anatocismo.
Ora, salvo nuove diatribe, tutte le parti possono ritenersi soddisfatte. I mutuatari, imprese o consumatori, hanno finalmente davanti a loro una situazione chiara: non dovranno ascoltare le sirene che li invitano a opporsi alla banca mutuante perché è “sicuro” che non abbia rispetto le regole e debba restituirgli il maltolto. Inviti che prevedono l’intervento di “professionisti” con tanto di parcella da pagare, a prescindere dalle conclusioni del ricorso, da parte di chi abbia seguito i loro “consigli”. Le banche mutuanti, dal canto loro, hanno ottenuto la certezza di avere agito in modo corretto e non dovranno più difendersi affrontando spese legali, che alla fine ricadono sempre sul cliente finale.
Dopo quest’ultima sentenza sono stati definiti 3 casi che avevano creato molte contestazioni; appunto l’anatocismo, il mutuo solutorio e quello condizionato.
Motivi di contenzioso tra banche e clientela ci saranno sempre ma uno, all’attenzione da anni, è rimasto in sospeso per il rinvio alla Corte di Giustizia Ue: la manipolazione dell’indice Euribor nel periodo 2005/2008 e le conseguenze per gli istituti di credito italiani, pur non partecipanti alla manipolazione, che avevano concesso mutui a tasso variabile in quegli anni.
PLTV.it mi gratifica appellandomi “esperto consumerista”. Se tale sono, devo essere onesto intellettualmente nel prendere una posizione. Ovviamente non so come giudicherà la Corte ma mi ero già espresso, sempre da queste pagine, ritenendo i ricorsi in materia molto difficili da vincere, per non dire impossibili. Non ho cambiato idea, per cui mi permetto di invitare i mutuatari coinvolti in tale questione ad attendere le decisioni finali dei giudici per la loro applicazione, prima di avventurarsi in un percorso pieno di ostacoli; ci sarà, eventualmente, tutto il tempo per agire successivamente.
Mutuo Solutorio, Condizionato ed Euribor manipolato: un po’ di Ordine tra le Sentenze