13 Maggio 2024

Euribor manipolato, una serie infinita di Sentenze e il Caso è ancora aperto

di Fabio Picciolini, esperto consumerista

La III sezione civile della Cassazione – con ordinanza n.34889 del 13/12/2023, riprendendo e confermando il provvedimento del 04/12/13 della Commissione Antitrust europea – deliberò che la mancata partecipazione di una banca all’intesa per la manipolazione del parametro Euribor, avvenuta nel periodo 29/09/05-30/05/08 da parte di un cartello di player internazionali, non escludesse il diritto ad ottenere i rimedi previsti dalla legge; di conseguenza, dichiarò la nullità parziale dei contratti sottoscritti nel periodo citato.
La sentenza, ampliando l’originaria bocciatura europea relativa a un leasing, fu ritenuta applicabile ai contratti di mutuo, finanziamento, apertura di credito e derivati a tasso variabile “ancorati” all’Euribor in quegli anni, consentendo agli utenti coinvolti – anche per i contratti “a valle”, in cui gli intermediari eroganti non avessero partecipato alla manipolazione – di reclamare la conseguente restituzione degli interessi corrisposti in eccesso.

Sulla decisione della Suprema Corte si è aperta un’ampia discussione, con i tribunali che hanno emanato sentenze non conformi con motivazioni anche diverse: quelli di Trieste, Sassari e Brindisi si sono adeguati alla sentenza, ammettendo i Ctu per il ricalcolo degli interessi; il tribunale di Cagliari, in particolare, estese la nullità a tutta la durata contrattuale e non solo agli anni di manipolazione accertata. La VI sez. civile di Milano ha proposto una salomonica conciliazione tra le parti. Altri ancora, come l’Aquila, non hanno accolto invece il dispositivo. I giudici di Livorno hanno giudicato possibile dichiarare la nullità della clausola solo in presenza della prova che la banca mutuante avesse partecipato all’intesa manipolativa; quelli di Torino che il contratto di finanziamento di banche non aderenti al cartello non potesse essere qualificato come contratto “a valle” di un’intesa (salvo specificare successivamente che la direttiva Ue 2014/17 sui mutui residenziali prevede che solo l’autore dell’illecito sia legittimato passivo, in caso di azioni per il risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto della concorrenza).

Una tale “levata di scudi”, spesso ben argomentata nel merito, non poteva che portare a un nuovo intervento della Corte di Cassazione. Neppure 6 mesi dopo la prima ordinanza, la stessa III sez., con sentenza n.12007 del 03/05/24, ha assunto infatti una posizione completamente diversa rispetto alla precedente affermando che solo la prova della conoscenza di pratiche anticoncorrenziali, da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità), può far presupporre l’intento di applicare la manipolazione ai contratti sottoscritti e la conseguente nullità; in assenza, deve essere esclusa l’applicazione delle norme Antitrust. La Corte ha poi previsto che – in caso di richiesta di nullità delle sole clausole contrattuali indicanti il riferimento all’Euribor – dev’essere provato che il tasso sia stato “oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto” e prevedere, nel caso non sia stato possibile riscostruirne il valore “genuino”, l’adozione delle soluzioni previste dalla normativa vigente.
Va da sé che la ricostruzione del giusto parametro è impossibile, anche perché – a partire dalla crisi mondiale del 2008 – le principali banche internazionali, su pressioni politiche, iniziarono ad abbassare artificiosamente l’Euribor cercando di frenare la crisi. Un’azione opposta, dunque, rispetto a quella sin qui descritta. Quindi, chi vorrà ricorrere potrà chiedere solo la nullità parziale della clausola, avendo ben chiari i 3 limiti posti dalla Suprema Corte per aspirare a una conclusione positiva.

Pertanto – pur assodato che nel 2005/08 vi fu manipolazione – per avviare le azioni risarcitorie, deve essere dimostrato che il mutuante sia stato almeno consapevole delle alterazioni e dei suoi effetti e abbia inteso avvalersene. In mancanza della prova certa, si può configurare soltanto la nullità parziale valutando caso per caso: 1) se le pratiche manipolative non siano rimaste a livello di mero tentativo; 2) per quanto tempo e in quale misura l’eventuale alterazione abbia inciso; 3) le alternative applicabili in presenza di una nullità parziale delle clausole contrattuali sul complessivo assetto negoziale, ovvero la possibilità di una sostituzione automatica secondo le previsioni di legge.

La prima considerazione è che il tema, per quanto importante per centinaia di migliaia di mutuatari, è stato affrontato come una sfida infernale contro il sistema bancario senza tener conto delle conseguenze per mercati, imprese e cittadini. La seconda, più tecnica: chi vorrà percorrere la strada del ricorso, dovrà valutare vantaggi e svantaggi sul peso dell’importo recuperabile; considerato che la quantificazione può essere calcolata solo controllando la vita residua dell’operazione, più vicina è la scadenza del finanziamento meno sono gli interessi da corrispondere, minore sarà il rimborso. La terza considerazione conclusiva, più attenta alla certezza del diritto: sebbene la Corte abbia ritenuto superfluo l’intervento delle Sezioni Unite, a fronte del rischio di ulteriori diverse interpretazioni della sentenza dei Tribunali di merito bisogna essere ancor più testardamente convinti della necessità di quell’intervento, magari partendo da quanto affermato dal Procuratore Generale della stessa Corte che ha già chiesto, insieme alla richiesta di rigetto dei ricorsi presentati, di determinare se sia da giudicare corretto il comportamento delle banche non partecipanti alla manipolazione. Allo stato delle cose, l’unica certezza è che la questione è ben lontana dall’essere chiusa.

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