14 Maggio 2025

Polizza Catastrofale: c’è il Garante, manca il nodo Multe e l’Obbligo è chiarito

di Giuseppe Gaetano, editor in chief

Tra un mese e mezzo per le grandi imprese termina la sospensione delle sanzioni per l’inottemperanza all’obbligo di copertura catastrofale: la strana formula architettata dal governo, che ha di fatto posticipato l’obbligo stesso.

Secondo le ultime disposizioni dell’esecutivo, per questa tipologia di aziende – con valori assicurabili oltre i 30 milioni di euro, a prescindere dalle dimensioni di organico e fatturato – lo stop all’accesso a futuri incentivi, garanzie e sussidi pubblici, in caso di inadempienza, scatterà dal primo luglio. E’ ora che si diano una mossa anche gruppi, organizzazioni e associazioni di categoria intenzionate a stipulare contratti collettivi, a cui è accordata la medesima libertà negoziale delle grandi imprese – su scoperti e franchigie – ammesso che ne raggiungano le dimensioni.
In realtà le Big sono già da tempo quasi tutte assicurate: l’osso duro restano le medie, piccole e micro aziende per cui l’entrata in vigore del dispositivo è stata ulteriormente prorogata. Dopo le recenti delucidazioni di Mimit, ANIA, e IVASS sono arrivati a stretto giro gli ultimi correttivi.

Il primo riguarda i beni a nolo: se non sono già coperti, la norma prevede la stipula della polizza in carico al locatario, con i benefici del rimborso attribuiti così al solo locatore. La commissione Ambiente della Camera ha però accolto alcuni emendamenti FdI al decreto di fine marzo, in conversione in legge, chiarendo che “il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità”: se non lo fa, l’imprenditore ha diritto ad esigere dal proprietario “una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale, nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito”, introducendo così una forma di tutela da business interruption che era assente nella legge.
Per quanto doveroso, l’impegno a ricostruire – laddove effettivamente possibile in maniera integrale – non è però disciplinato da scadenze temporali e in pratica finisce con l’introdurre nuovi elementi di complessità, legati anche a determinazione ed erogazione del suddetto indennizzo; ad ogni modo, la regola non si applica nel caso in cui le figure di imprenditore e proprietario coincidano.

Il secondo concerne gli immobili abusivi. Accontentate anche le richieste di chiudere un occhio su “difformità” edilizie di lieve entità, che rischiavano di rendere inassicurabili interi edifici (questione che inevitabilmente si riproporrà nell’ipotesi che, prima o poi, si dia davvero corso alla volontà di estendere l’obbligo alle case dei privati). La commissione ha approvato delle modifiche, stabilendo che la compagnia è tenuta ad assicurare “esclusivamente immobili costruiti o ampliati in base a un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a un periodo in cui il titolo non era obbligatorio”; tuttavia “sono ammissibili alla copertura anche immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono“.
Si stringe così la vite anche sul recupero alla legalità – ove possibile – di numerosi stabili, impianti e fabbricati con margini per rimettersi finalmente in regola. Ma se l’iter di sanatoria/condono non andasse a buon fine?

Naturalmente, le due anzidette modifiche avranno effetto retroattivo sulle grandi aziende: purtroppo, la sensazione è che dubbi operativi e interpretativi rimarranno anche dopo questi rimodellamenti tecnici della normativa.
Altri emendamenti mirano a eliminare misure fiscali e contributive dal pacchetto di ristori e sovvenzioni statali a cui si perderebbe diritto. Per il momento però, in attesa del vaglio del Senato, l’ultima formulazione citata un paio di settimane fa a Montecitorio recita ancora che “per gli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi”.

C’è anche chi vuole escludere dall’obbligo alcune realtà come le società tra professionisti, e chi chiede di posticipare la durata del fondo triennale da 5 miliardi di euro stanziato, per i contratti di riassicurazione tra Sace e compagnie, più di un anno e mezzo fa. Ma, insomma, ormai il dado tratto e crediamo che gli imprenditori abbiano elementi sufficienti decidersi a provare ad accendere questa polizza, sperimentandola almeno per un anno.
Tra le novità, la creazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, che insieme all’Ivass svolgerà “la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese“, per “prevenire e arginare fenomeni speculativi sui premi“. Il tutto, aspettando l’istituzione del PreventIvass cat nat e del pool assicurativo ANIA.

Pietro Toffanello (AON Re): “La Polizza Cat Nat è un Asset, grande Interesse per il Mercato italiano”

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