1 Febbraio 2024

Obbligo Assicurativo contro Danni Climatici, Strada in Salita per il Decreto Attuativo

di Giuseppe Gaetano, editor in chief

L’obbligo assicurativo contro i fenomeni catastrofali riguarda tutte le imprese (anche le micro) e di ogni settore ad eccezione delle aziende agricole, dotate di apposito Fondo mutualistico nazionale, e quelle con immobili gravati da abuso edilizio.

La sanzione, per quelle inottemperanti, è l’esclusione da contributi e sovvenzioni inclusi quelli connessi agli eventi calamitosi; per le compagnie (presumibilmente tutte quelle attive, in base all’articolo 2 del Codice delle assicurazioni, nel ramo 8 “Incendio ed elementi naturali”) che rifiutano o eludono la richiesta, c’è la multa da 200mila a 1 milione di euro.
Per rischi catastrofali il governo intende terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni; tempeste di vento, grandinate e mareggiate per ora risulterebbero stranamente escluse.
Non è previsto che debba essere emessa una dichiarazione ufficiale di stato di calamità del territorio, da parte della Regione o del governo, per il riconoscimento dell’evento.
L’obbligo a contrarre è ottemperabile anche con riassicurazione, coassicurazione e consorzi d’imprese (comma 103): il contratto deve avere premi proporzionali al rischio e può includere una franchigia fino al 15% del danno.
I beni da coprire sono: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi gli attivi circolanti (magazzino e simili).
A salvaguardia della tenuta finanziaria del sistema, SACE può fungere da riassicuratore a prezzi di mercato fino al 50% degli indennizzi e a 5 miliardi annui nel triennio 2024-2026.

Queste le linee certe della norma di cui il prossimo decreto Mef e Mimit dovrà stabilire le modalità attuative, dettagliando criteri e caratteristiche delle coperture: dall’equilibrio tra assunzione del rischio e capienza per i differenti player, alle regole risarcitorie, al tariffario di polizze adeguato a quantità e qualità delle strutture da tutelare. Li ha elencati il prof. Riccardo Cesari, consigliere IVASS, nel suo intervento sui “Rischi da eventi catastrofali climatici e l’impatto sulla solvibilità del sistema assicurativo italiano”, tenuto all’ultimo meeting interdisciplinare CISA su “Rischi climatici: assicurazione, processi di mitigazione e adattamento”. Un confronto sui dispositivi di gestione del rischio e del ruolo che le compagnie possono ricoprire nella sua mitigazione e nello sviluppo di tecniche di adattamento al clima alla luce delle normative Ue e nazionali. Quello italiano è “un sistema di copertura obbligatoria di tipo misto privato/pubblico – ha detto Cesari – in cui le compagnie valutano modalità e grado di cessione dei rischi, disegnano i contratti e stabiliscono i prezzi” in cui “risulta cruciale la problematica della sostenibilità della copertura sia dal punto di vista del costo della polizza che da quello della solvibilità“.

Non basta. Nel doppio ruolo di investitori istituzionali e fornitori di servizi, le assicurazioni sono chiamate inoltre a includere sempre più criteri Esg nel business, rispettando precisi requisiti per i prodotti commercializzati con caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale. Dal punto di vista organizzativo, Forum per la Finanza Sostenibile e ANIA rilevano che il 76% delle compagnie ha implementato nuove modalità di acquisizione delle preferenze dei clienti e il 62% una formazione dedicata ai canali distributivi: broker, agenti e subagenti. Ma questo è un altro discorso.

Tornando alla promulgazione del decreto ministeriale sull’obbligo assicurativo, emergono almeno 3 punti chiave della questione: il prezzo del prodotto cambia di molto a seconda delle caratteristiche idrogeologiche dell’area in cui è sita l’impresa, ma la mutualità dovrebbe calmierare il pricing proprio in quelle zone più bisognose di protezione; senza incentivi al pooling, le piccole compagnie territorialmente più concentrate potrebbero incontrare difficoltà nel diversificare il portafoglio rischi; infine i tempi di applicazione della legge, sono stretti e questo non facilita la risoluzione dei suddetti problemi. In verità, rumors di stampa vociferano che alcuni emendamenti al Milleproroghe farebbero scattare l’obbligatorietà a un anno dall’entrata in vigore dell’atteso Dm, facendo così slittare a tempo indeterminato il termine per ottemperarvi, fissato attualmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio.

Nelle settimane scorse il Cerved ha calcolato in 1.701 mld (il 30% dei quali solo in Lombardia) l’esposizione potenziale delle compagnie per ottemperare alla legge, di cui 987 per campi e fabbricati e 714 per impianti e strumenti. Lo studio, condotto sugli asset di oltre 6 milioni di realtà iscritte al registro delle imprese, rende bene l’idea dell’impatto rivoluzionario che avrà la legge sul mercato dove, per ANIA, appena il 7% delle pmi e il 5% delle micro è coperto per rischi naturali e climatici contro il 78% delle grandi imprese. Alcune stime parlano di un giro d’affari di circa 2 mld per il comparto. L’argomento è stato cruciale anche tra i banchi del ReInsurance Day 2023 di Milano, l’unico evento italiano che supporta il rinnovo dei trattati di riassicurazione coinvolgendo compagnie cedenti e broker internazionali.

Va detto, a margine, che assenza di infrastrutture per il controllo e il monitoraggio dei rischi e carenza generale di manutenzione delle aree urbane e rurali contribuiscono in maniera determinante ad aggravare la portata già del semplice maltempo, facilitando smottamenti e allagamenti. E occorrerà tenerne conto nella liquidazione dei sinistri. La prevenzione è al palo: ad esempio, il ddl 445 sulla concessione di un credito d’imposta ai titolari di reddito d’impresa, per sottoscrivere viceversa polizze per danni arrecati all’ambiente, deve ancora iniziare l’esame in Parlamento; eppure aiuterebbe a contenere alcuni effetti gravi dei fenomeni atmosferici e metereologici, spesso considerati “eventi secondari” ma non per questo meno costosi. In ogni caso bisognerà attentamente distinguere, attraverso perizie, tra danni provocati direttamente ed esclusivamente dal fenomeno estremo e quelli imputabili a incuria e mancata conservazione di costruzioni, edifici e territorio circostante. La strada verso un sistema amministrativo, peritale e risarcitorio equo e condiviso – che eviti contestazioni e ricorsi – appare ancora in salita.

Rischi Catastrofali: Cat Bond e Unione Assicurativa per Aiutare la Riassicurazione

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