23 Luglio 2021

Decreto Sostegni Bis: definite le Posizioni sulla Lexitor

L’Assemblea di Palazzo Madama, il 22 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge c.d. Sostegni bis, recante “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali”. L’art. 11-octies del testo approvato modifica in particolare l’art. 125 sexies TUB in tema di “rimborso anticipato” dei contratti di credito ai consumatori. Si tratta di una misura volta a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo ed a fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Giancarlo Cupane, segretario generale AMA

Il giudizio sull’emendamento è inevitabilmente articolato: È ottimo avere finalmente definito con chiarezza la questione “Lexitor”, che metteva a rischio l’intero comparto della cessione del quinto. Molto negativo invece il “comma tre”, oltretutto privo di base giuridica, poiché attribuisce di fatto al Taeg, nato solo per consentire di confrontare tra loro diversi preventivi di finanziamento, un valore giuridico definitorio, mescolando servizi finanziari di durata a servizi commerciali e consulenziali per loro natura “upfront”.  È pericoloso per i bilanci degli intermediari del credito, siano essi agenti o mediatori. È pericoloso per i consumatori perché inevitabilmente porterà a un aumento complessivo dei costi distributivi. È pericoloso per gli effetti distorsivi sulla concorrenza tra intermediari, con alcuni agenti e mediatori che ritengono, a torto o a ragione, di riuscire a ottenere l’esonero dal regresso dei loro ricavi in forza delle loro dimensioni. L’Associazione resterà a fianco dell’intera categoria in queste trattative, e si prepara a ridiscutere la materia nell’ambito della complessiva riforma legislativa che attende il settore in forza della prossima adozione in Italia della nuova Direttiva sul credito ai consumatori”.

 

Arnaldo Furlotti, direttore generale ItalCredi

Italcredi è stata la prima società specializzata nel settore della Cqsp ad  applicare i dettami della Direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori. Da sempre pone al centro della propria attività il consumatore finale ed accoglie con grande favore tutti gli interventi normativi utili a semplificare i rapporti con gli stessi. Il settore della Cqsp ha enormi potenzialità di sviluppo che potranno esser colte solamente in presenza di un quadro normativo semplificato che chiarisca, una volta per tutte, alcune criticità irrisolte. Ci auguriamo quindi che con gli emendamenti contenuti nel DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 si possa definitivamente arrivare a ristabilire quel rapporto di equilibrio e fiducia che interessa tutte le parti in causa intendendo per esse gli intermediari finanziari e del credito ed i clienti finali”.

 

Luca Paoletti, segretario generale UFI

“Il nuovo art. 125 sexies TUB, da applicare ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione prevede in particolare quanto segue:

  • Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
  • I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, chiarendo se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato.
  • Salvo diversa pattuizione tra finanziatore e intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
  • Resta invece sostanzialmente invariata la previsione relativa all’indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito e i casi di mancata applicazione dell’equo indennizzo.

Si sottolinea la scelta operata dal Legislatore di circoscrivere gli effetti della nuova formulazione dell’articolo 125-sexies ai soli contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni bis. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore, si dovranno comunque applicare le disposizioni di cui all’art. 125-sexies TUB e le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. È stata così ribadita, ove ve ne fosse bisogno, la piena validità e applicabilità del quadro normativo primario e secondario dettato dal 2009 in poi per recepire in Italia la Direttiva 2008/48/CE. Tale scelta di politica legislativa è volta a preservare il legittimo affidamento riposto dagli Intermediari Vigilati e dalle reti distributive nella disciplina di settore e negli Orientamenti di Vigilanza, messi in discussione da un utilizzo improprio del generico criterio restitutorio affermato per la prima volta nella nota sentenza interpretativa c.d. Lexitor resa nel settembre 2019 dalla CGUE per superare la distinzione dei costi up front e recurring. È una scelta condivisibile volta a tutelare la concorrenza del mercato e a dare nel contempo effettiva tutela ai consumatori. 

L’UFI seguirà con attenzione l’evolversi e l’attuazione della disciplina in tema di “rimborso anticipato”, anche per quanto riguarda la nuova previsione relativa al “diritto di regresso”, calendarizzando nuove iniziative di formazione e approfondimento tematico in materia con la partecipazione, ove possibile, anche delle Autorità di Vigilanza di settore“.

 

Fabio Picciolini, consigliere di amministrazione presso HGroup

La conversione in legge del “Sostegni2” modifica la normativa sul rimborso degli oneri in caso di rimborso anticipato di un finanziamento di credito al consumo: rimborso totale, per il periodo non goduto, dei costi recurring e di quelli upfront, salvo le imposte.

Una disciplina che se da un lato offre due certezze positive, la fine delle controversie iniziate con la sentenza Lexitor e la certezza che non concerne i mutui, dall’altro solleva dubbi; sono veramente molti, ma scegliendo solo i più importanti: applicazione a rate delle previsioni della Lexitor, la sconfessione di disposizioni della Banca d’Italia e di provvedimenti dell’ABF per le situazioni ante entrata in vigore della nuova legge, la diversa metodologia di calcolo della restituzione, infine, il coinvolgimento del mediatore nell’eventuale rimborso pur avendo adempiuto al suo contratto con il consumatore; cosa che potrebbe comportare conseguenze anche fiscali per quanto versato come imposte al momento della liquidazione delle commissioni di mediazione”.

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