14 Gennaio 2022

Cessione del V: ecco le Nuove Linee Guida di Bankit sulla Valutazione dei Rischi

I finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, erogabili da banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB, costituiscono da tempo un’importante forma di finanziamento per i consumatori, anche sotto il profilo dell’inclusione finanziaria.

Le peculiarità del prodotto, che prevede la presenza obbligatoria di garanzie, unitamente alla recente modifica delle disposizioni prudenziali introdotte dal Regolamento UE n. 873/2020 che ne ha riconosciuto la minore rischiosità consentendo la ponderazione ridotta delle operazioni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali (c.d. CRR Quick-fix), hanno contributo ad alimentare un crescente interesse degli operatori verso questo mercato.

Per tale ragione, con la presente comunicazione si intende richiamare l’attenzione di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB sulla necessità di un’adeguata valutazione dei rischi che comunque restano riferibili a tale forma tecnica, nonché del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela.

Per quanto riguarda il rischio di credito, si ha presente che questo risulta mitigato dalla modalità di rimborso, che avviene per mezzo di trattenute alla fonte sui ratei mensili di stipendio o pensione percepiti dal debitore ed erogati da soggetti terzi, nonché dalla citata obbligatorietà della presenza di polizze assicurative per il rischio di premorienza e di perdita di impiego. Tale minor rischio è stato anche riconosciuto a livello prudenziale dalle menzionate modifiche alla CRR2, che hanno ridotto il fattore di ponderazione dal 75% al 35%.

Peraltro, la minore rischiosità creditizia non deve escludere la necessità che i finanziatori adempiano agli obblighi di valutazione del merito di credito dei clienti, tenendo conto della complessiva situazione economico-finanziaria del debitore, non essendo sufficiente la valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro . Un’adeguata valutazione del merito di credito della clientela è altresì volta a prevenire i rischi di sovra-indebitamento di quest’ultima. Al riguardo, si richiama l’attenzione degli intermediari sul recente intervento legislativo in materia di composizione della crisi da sovra-indebitamento , che ha esplicitamente previsto la possibilità di falcidia e ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento “CQS/CQP” e, più in generale, la necessità da parte dell’organo di composizione della crisi di indicare nella propria relazione se il finanziatore abbia tenuto conto del merito di credito del debitore nella fase di concessione del credito.

La forma di finanziamento in parola, richiede, tra l’altro:

i) l’interfaccia con soggetti terzi per la riscossione delle rate (Amministrazione Terza Ceduta – ATC);

ii) l’utilizzo di sistemi informativi adeguati a gestire e monitorare le peculiari forme di incasso di tale prestito;

iii) la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative per la stipula e l’eventuale escussione delle polizze assicurative;

iv) la gestione delle eventuali estinzioni anticipate del prestito, con i conseguenti obblighi di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies del TUB;

v) il controllo della rete distributiva. I finanziatori sono, quindi, tenuti ad approntare specifici presidi organizzativi e di controllo volti a presidiare l’esposizione a rischi operativi, particolarmente rilevanti quando si fa ingresso in un nuovo mercato.

Considerazioni non dissimili possono essere svolte anche quando il modello di business – come accade specialmente nel caso di diverse società attive nel comparto iscritte nell’albo di cui all’art. 106 TUB – prevede che i finanziamenti “CQS/CQP” siano periodicamente e sistematicamente ceduti pro soluto a terzi (cd. originate-to-distribute, OTD).

In tali casi, è frequente infatti che resti in capo al cedente la gestione degli incassi, le eventuali estinzioni anticipate, l’adempimento degli obblighi di comunicazione periodica alla clientela e la gestione delle eventuali doglianze. In ogni caso, l’intermediario acquirente rimane tenuto – a miglior presidio dei propri rischi operativi e di reputazione e anche al fine di non ledere i diritti della clientela – a dotarsi di idonei sistemi di controllo sull’operato dell’originator, prevedendo opportuni flussi di informazione e predisponendo un’attività di verifica periodica e strutturata.

In generale, l’intermediario acquirente dovrebbe svolgere di volta in volta un’adeguata due diligence del portafoglio acquisito, al fine di valutarne non solo il rischio di credito, ma anche i citati rischi legali e di reputazione, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento.

È consuetudine per questa forma tecnica, che i finanziatori si avvalgano di una rete esterna di agenti e/o mediatori e/o altri intermediari finanziari per il collocamento del prodotto. In tale caso, i finanziatori si espongono ad ulteriori rischi legali e di reputazione, correlati ad eventuali condotte non conformi da parte della rete . Essi dovranno, dunque, disporre di un adeguato sistema di selezione nonché di idonei presidi di controllo sull’operato della rete distributiva, atti a prevenire eventuali criticità, identificarle tempestivamente e porre in essere azioni di rimedio.

È altresì necessario che le regole interne in materia di remunerazione e incentivazione siano allineate alla normativa in vigore e non costituiscano incentivi al collocamento di prodotti non coerenti con la complessiva situazione economico-finanziaria dei clienti .

Inoltre, non appaiono trascurabili, specie per le società che adottano un modello OTD, i rischi di liquidità ed i rischi di mercato connessi all’operatività che potrebbero derivare: a) dall’eventuale rallentamento delle cessioni verso terze parti, anche legato a contingenti situazioni avverse del mercato; b) dalla vendita dei crediti a prezzi inferiori al loro valore di mercato corrente.

Da ultimo, avendo presente il processo di digitalizzazione attualmente in atto nel sistema bancario e finanziario e, in prospettiva, il potenziale sviluppo del processo creditizio tramite l’utilizzo di piattaforme IT, si rende opportuno sottolineare la necessità di assicurare la conformità al quadro normativo di riferimento delle erogazioni a distanza, considerati i profili di responsabilità che rimangono a capo degli intermediari vigilati.

In relazione a tutto quanto precede, la Banca d’Italia intensificherà l’azione di supervisione nei confronti delle società vigilate attive nel comparto della “CQS/CQP”; il monitoraggio cartolare e gli accertamenti ispettivi saranno l’occasione per verificare l’effettivo presidio di tutti i rischi connessi con questa forma di credito e per accertare l’aderenza delle prassi di mercato al quadro normativo di riferimento.

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