12 Ottobre 2022

Tribunale UE annulla la Decisione della Bce sull’Amministrazione Straordinaria di Carige

Il Tribunale UE ha annullato la decisione (risalente al febbraio 2029) presa dalla Bce di mettere Banca Carige in amministrazione straordinaria e anche la successiva del marzo 2019, che ne prorogava la durata fino al 30 settembre 2019.

Secondo il Tribunale la BCE sarebbe incorsa in un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni impugnate. Quanto alle successive decisioni di proroga della misura, il Tribunale precisa che non costituiscono oggetto del ricorso in quanto sono state adottate in seguito al deposito della domanda di annullamento.

Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Secondo quanto riferisce Radiocor, il ricorso era stato presentato da Francesca Corneli, azionista di minoranza Carige. Poichè la banca aveva accumulato perdite per oltre 1,6 miliardi di euro tra dicembre 2014 e l’1 gennaio 2019, la Bce adottò una misura d’intervento che fissava degli obiettivi da raggiungere tra il 2017 e il 2019 per i prestiti deteriorati e la relativa copertura.

Con la sentenza odierna, il Tribunale UE ha accolto il ricorso ritenendo che le decisioni della banca centrale sugli articoli 69 e 70, paragrafo 1, del testo unico bancario e impongono il vincolo di amministrazione straordinaria in ragione del “deterioramento significativo” della situazione della banca. Secondo l’interpretazione del Tribunale, “le norme poste a base delle decisioni non prevedono lo scioglimento degli organi di amministrazione o di controllo delle banche e l’istituzione di un’amministrazione straordinaria, nel caso in cui il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sarebbe particolarmente significativo”.

La Bce e la Commissione hanno sostenuto che la Bce è tenuta ad applicare, oltre al diritto nazionale, anche il diritto dell’Unione, cosa che avrebbe fatto nel caso concreto applicando la disposizione della direttiva 2059/14, la quale prevede l’amministrazione straordinaria in caso di deterioramento significativo della situazione dell’ente considerato.

Il Tribunale respinge l’argomentazione della Bce e della Commissione affermando che, quando il diritto nazionale recepisce una direttiva – così com’è avvenuto per l’art. 70 del testo unico bancario – è il diritto nazionale a dover essere applicato. Pertanto, ritiene che non si possa rimediare all’errore commesso dalla Bce nell’applicazione dell’articolo 70 del testo unico bancario mediante un’interpretazione libera dei testi

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