12 Maggio 2020

Covid-19 non ha fatto dimenticare la “Lexitor”. Il Mercato ora ha bisogno dell’Intervento del Legislatore

da redazione

Prendiamo spunto dai recenti articoli apparsi su Il Sole 24 Ore, per ritornare ad affrontare il tema Lexitor.

Brevemente ripercorriamo i fatti, per sottolineare che per questa Sentenza, i giochi non sono ancora finiti e la confusione è ancora tanta.

Come noto agli operatori della intermediazione creditizia, lo scorso 11 settembre 2019 era stata emessa una importante sentenza da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sul delicato tema del rimborso dei costi dovuto al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

La sentenza sconvolgeva, con impatto retroattivo, l’impostazione fino ad allora adottata dal MEF, da Banca d’Italia, dall’ABF con centinaia di pronunce e dagli operatori. Infatti dal 2010 in poi Regolatori, ABF ed operatori hanno lavorato per suddividere la spese tra upfront e recurring, imponendo agli intermediari, pena pronunce e sentenze sfavorevoli, rigore applicativo della norma nella costruzione dei contratti.

Banca d’Italia con la nota del 4 dicembre 2019, aveva fornito le prime linee orientative sulla sentenza della Corte di Giustizia volte a favorire un pronto allineamento al nuovo contesto. Banca d’Italia aveva invitato gli intermediari, con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato del finanziamento, ad assicurare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.

Per i contratti attualmente in essere, invece,  Banca d’Italia, ferma la richiesta di riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, si era rimessa al prudente apprezzamento degli intermediari per la determinazione del criterio di detta riduzione anche e soprattutto per tutti quei costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (i cosidetti costi upfront).

Banca d’Italia, quindi, adeguandosi integralmente alla direttiva così come interpretata dalla Corte UE, ha invitato l’intero sistema bancario a porre in essere quanto necessario per consentire il rispetto della normativa europea.

ABF, con repentino cambio di impostazione, dopo aver per 10 anni emesso pronunce in senso contrario, ha definito, che siano da considerarsi rimborsabili:

  • per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote…
  • le commissioni bancarie c.d. up-front (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva…
  • sussista anche in capo all’intermediario la legittimazione passiva relativamente all’obbligo di rimborso degli oneri assicurativi non usufruiti.

Alcuni tribunali, tra i quali il Tribunale di Napoli, hanno già detto almeno un paio di “No” alla validità di applicazione immediatanell’ordinamento nazionale della Lexitor, ed esiste già oggi in Italia, un elevato livello di contenzioso su questo tema e tanto altro ce ne sarà a danno di tutti gli attori del sistema, operatori, consumatori, organi giudicanti e di conciliazione.

Sentenza Lexitor, significa quindi oggi ancora tanta incertezza e confusione. Impone un immediato, quanto urgente intervento normativo da parte dello Stato, che, preso atto della sentenza della Corte di Giustizia, intervenga sul TUB, in modo da chiarire alcuni aspetti, come ad esempio l’applicabilità del rimborso dei costi up-front solo ed unicamente con riguardo ai contratti conclusi successivamente alla pubblicazione della sentenza Lexitor, l’esclusione dalla rimborsabilità dei costi relativi a servizi e prestazioni resi da soggetti terzi che non sono determinati dal finanziatore e la modalità di calcolo e la quantificazione degli oneri di rimborso dei costi up-front

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