27 Aprile 2020

Assofin e ABI su Prestiti e Cessione del V: due Moratorie diverse che creano Confusione

a cura di redazione

La settimana scorsa sia Assofin che ABI hanno annunciato accordi con le associazione dei consumatori per offrire alle famiglie Italiane indebitate, la possibilità di non pagare, almeno per un certo periodo, le rate dovute su prestiti anche del tipo Cessione del V.

La proposta di moratoria di Assofin, arrivata sul mercato in anticipo e peraltro più ampia e dettagliata rispetto a quella di ABI – comprende anche la Cessione del V, non esclude i prestiti assistiti da copertura CPI e soprattutto consente anche la sospensione dell’intera rata – segue le linee tracciate dal Final Report EBA del 2 aprile 2020 su “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis”.

I beneficiari, pertanto, potranno essere tutti i consumatori, che si trovano a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
  2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”
  3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
  4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti
  5. gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate

La sospensione potrà avere durata fino a sei mesi e si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro e di durata originaria superiore a sei mesi.

Le operazioni di CQS sono incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni, ovvero sia che l’ATC che le compagnie di assicurazioni accettino.

Secondo Assofin, la sospensione può riguardare, alternativamente:

  1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
  2. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.

Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

  1. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza.
  2. in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;
  3. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).

Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.

In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

La proposta di ABI è relativa invece a prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

La sospensione comprenderebbe anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020. La sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione.

La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione tra ABI e Associazioni dei Consumatori e del Protocollo d’intesa “CREDIamoCI”, il tutto a supporto dell’economia del Paese e delle fasce di popolazione maggiormente a rischio di vulnerabilità.

Queste due posizioni differenti potrebbero causare grande confusione sul mercato, soprattutto i consulenti di questi Italiani indebitati potrebbero essere disorientati da questi due comportamenti, differenti sia sulla eligibilità dei prestiti (ovvero data inizio e di fine) sia sul calcolo degli interessi.

L’augurio è che gli Intermediari forniscano indicazioni precise ai loro Consulenti, che sono a contatto con le persone in difficoltà, sulle modalità di adozione delle due Moratorie, affinché la Clientela possa avere risposte precise e prendere le giuste decisioni.

Anche perché il Governo fino ad oggi non si è mosso, lasciando alle Associazioni ed agli Intermediari il compito di intervenire, senza contribuire ad assistere gli Italiani, come invece fatto per i mutui concedendo i benefici previsti dal Fondo Gasparrini. Sarebbe auspicabile un intervento di supporto anche in questo comparto.

 

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