19 Luglio 2021

Credipass: il Decreto Sostegni Bis rappresenta un “Vaccino” alla sentenza Lexitor

a cura di Credipass

Terry Morabito, AD di Credipass, società di mediazione fra i leader in Italia sul prodotto Cessione del Quinto, commenta il testo del decreto Sostegni bis nella parte relativa al novellando art 125 sexies, in tema di estinzione anticipata dei prodotti di Credito al Consumo.

Con il provvedimento di conversione in legge del Decreto Sostegni Bis, approvato dalla Camera dei Deputati e che passerà in aula a Palazzo Madama, dove potrebbe essere approvato, così come fatto a Montecitorio, con il voto di fiducia, si novella l’art 125 sexies del TUB (Rimborso anticipato) che disciplina i rimborsi al consumatore per prodotti di Credito al Consumo (Prestiti Personali , Cessione del Quinto, Delegazione di Pagamento e Prestiti finalizzati all’acquisto di beni e/o servizi)”

Questo decreto è una risposta importante  del nostro Governo al problema dei “ristori” che si era posto con la sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 “Lexitor” , che aveva messo a repentaglio il futuro stesso dell’industria del credito. La Corte di Giustizia aveva affermato che in caso di estinzione prima della scadenza dei prestiti ai consumatori, il consumatore avesse diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non aveva goduto del finanziamento.

Sull’applicabilità della sentenza anche il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 2625 dell’11 dicembre 2019, si era già  espresso riconoscendone l’immediata applicabilità anche ai ricorsi non ancora decisi.

Con questo atteso provvedimento che rappresenta un vero e proprio vaccino al virus della Lexitor che si era propagato a settembre 2019 , si ottengono 3 risultati importanti che contemperano le diverse esgienze di un “equo” ristoro del cliente a quello della certezza del diritto e dei bilanci delle società  coinvolte:

  •  dare efficacia “ex nunc” e “non ex tunc” ai rimborsi. Ossia far valere le pattuizioni contrattuali in vigore alla data di perfezionamento delle vecchie operazioni (con sola distinzione tra costi upfront e costi recurring) ed applicare il rimborso “tout court” ai soli contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  • Ove non precisato e per i contratti stipulati successivamente a tale data, inserire una presunzione di rimborso sul principio del cd. “costo ammortizzato” e non del principio del “pro rata temporis” riducendo la portata economica dei rimborsi.
  • Inseriresalvo diversa pattuizione” un diritto di regresso da parte del finanziatore nei confronti dell’intermediario del credito (Agente o Mediatore).

Preme evidenziare oltretutto che se “grazie” a questo intervento normativo si riuscirà a contenere i rimborsi per i soli contratti stipulati con data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la maggior parte dei contratti di Cessione del Quinto dello  Stipendio attuali sono già costruiti con la formula del c.d. “TUTTOTAN”, in cui l’ente finanziatore ha già progressivamente “calcolato” (o lo farà a breve)  nella curva del “costo ammortizzato”, un rimborso che corrisponde agli interessi residui.

Ricordiamo che la Cessione del quinto non può essere rinnovata prima che siano decorsi i 2/5 della durata. Una operazione decennale pertanto non potrà essere rinnovata prima di 4 anni, in cui si è già ammortizzato il 60% degli interessi. Con la “garanzia” dell’art 39 del dpr180/50 gli enti finanziatori sono già in grado di prevedere (salvo casi sporadici di estinzioni autonome da parte dei clienti) una curva di rimborso/costo progressivo incrementale alle provvigioni che renderà “agevoli” le suddette “diverse pattuizioni” tra intermediario del credito (agente o mediatore) ed il finanziatore, in cui quest’ultimo potrà rinunciare al diritto di regresso piuttosto che dover rinunciare al canale distributivo.

Altra nota fondamentale,  che giova ricordare a favore di tutti, è che restano esclusi dalla modifica normativa sul Credito ai Consumatori i finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili (art 122 lett f del TUB) e quindi i Mutui Ipotecari, già esclusi dall’ambito di applicazione della sentenza 383/19 e che rappresentano il “core business” delle società di Mediazione Creditizia, che potranno quindi continuare a svolgere in continuità anche la loro fondamentale attività nel settore del credito immobiliare.

 

 

 

 

 

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