2 Luglio 2020

Caso “Lexitor”: la Pronuncia della Corte di Giustizia Europea non è Pertinente nel Contenzioso Nazionale

PLTV riporta articolo pubblicato su www.expartecreditoris.it, rivista di informazione giuridica

In tema di ripetizione delle spese collegate alla erogazione del credito in ragione della anticipata estinzione di un finanziamento, la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (c.d. Lexitor) non è pertinente.

Quella sentenza, emessa a seguito di giudizio pregiudiziale sulla interpretazione di una norma polacca, si limita ad osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto, ma non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB.

La normativa nazionale non fa alcun riferimento ai costi iniziali sostenuti dal cliente e la circostanza non appare né una dimenticanza né una eccessiva sproporzione a svantaggio del cliente. Gli unici costi che possono essere oggetto di domanda di rimborso, come peraltro recita l’art. 125 sexies TUB, sono quelli che non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito.

Peraltro, la decisione resa dalla Corte di Giustizia nel 2019 non può trovare applicazione, anche perché resa su norma polacca dal tenore evidentemente difforme da quello cristallizzato nell’art. 125 sexies TUB nel quale il legislatore nazionale si è fatto onere di disciplinare quali siano le conseguenze del rimborso anticipato.

Così si è pronunciato il Tribunale di Mantova, in persona del Dott. Giorgio Bertola, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 30 giugno 2020, resa a definizione del ricorso promosso da un mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante, onde conseguire la ripetizione dei costi legati alla erogazione del credito (c.d. up-front) in ragione dell’anticipato rimborso del finanziamento.

A sostegno del ricorso, il cliente ha invocato l’autorità della nota sentenza “Lexitor” (Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019, causa C-383/2018), pronuncia interpretativa con la quale i Giudici di Lussemburgo hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi “che non dipendono dalla durata del contratto”, intesa da più parti come destinata a superare la tradizionale distinzione tra oneri “up-front” e “recurring”

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